rinnovo cqc

rinnovo cqc

La carta di qualificazione ha una durata di 5 anni e per essere rinnovata è necessario un corso di rinnovo cqc della durata di 35 ore. 

Da tenere presente che dalla data di scadenza della validità e fino alla data di arrivo della nuova patente comprensiva della CQC  è vietato l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose.

Con DECRETO MINISTERIALE del5 agosto 2011 (G.U.n. 192 del 19.8.2011), 


il corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC può essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente.

Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica

1. Il programma del corso di formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte speciale dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);

a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e’ la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilita’ del conducente (docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro);

b) la parte speciale del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, e’ la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

c) la parte speciale di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, e’ la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto).

2. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri e’ rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore, relativo alle parti di programma di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. I corsi di formazione periodica sono svolti presso le nostre sedi autorizzate. Le lezioni giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore a sette ore. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

4. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all’allegato

5. Non e’ possibile iscrivere allievi dopo l’inizio del corso.

6. La presenza degli allievi alle lezioni e’ attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto, distinto in una sezione dedicata alle lezioni afferenti alla parte di programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni afferenti rispettivamente alla parte di programma specifica per la formazione per il trasporto di cose o di persone. Sul registro di frequenza l’allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione; e’ inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l’argomento della lezione ed il nominativo del docente. L’assenza di un partecipante e’ annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti dall’inizio della lezione. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni.

7. Al corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre ore di assenza. L’allievo assente per un numero di ore superiore, ripete l’intero corso ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza del corso di formazione periodica.

8. Il corso di formazione periodica puo’ essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validita’ della carta di qualificazione del conducente: In tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità. La carta di qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni è rinnovata con la mera frequenza di un corso di formazione periodica: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio dell’attestato di frequenza di cui al comma 9, è vietato l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose. La validità della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame di cui all’art. 11, comma 1 del DM 16 ottobre 2009.

Da tenere presente che  dalla data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d’esame, è vietato l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose.

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