rinnovo cqc
rinnovo cqc
La carta di qualificazione ha una durata di 5 anni e per essere rinnovata è necessario un corso di rinnovo cqc della durata di 35 ore.
Da tenere presente che dalla data di scadenza della validità e fino alla data di arrivo della nuova patente comprensiva della CQC è vietato l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose.
Con DECRETO MINISTERIALE del5 agosto 2011 (G.U.n. 192 del 19.8.2011),
il corso di formazione periodica per il rinnovo
della CQC può essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la
data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente.
Programma
e svolgimento dei corsi di formazione periodica
1. Il programma del corso di
formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche,
suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui
alla lettera a) ed una parte speciale dedicata alla formazione periodica per il
trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e
c);
a) la parte comune del programma, per titolari di carta
di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e’ la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente:
insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilita’ del conducente
(docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei
conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o
medicina del lavoro);
b) la parte speciale del programma, per i titolari della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, e’ la
seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in materia
di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto);
c) la parte speciale di programma, per i titolari della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, e’ la
seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto).
2. La carta di qualificazione del conducente valida
sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri e’ rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore, relativo alle
parti di programma di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. I corsi di formazione periodica sono svolti presso le nostre sedi autorizzate. Le lezioni
giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore
a sette ore. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi’ al venerdi’
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
4. Gli allievi che frequentano i corsi di
formazione periodica sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al
modello previsto all’allegato
5. Non e’ possibile iscrivere allievi dopo
l’inizio del corso.
6. La presenza degli allievi alle lezioni e’
attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto, distinto in
una sezione dedicata alle lezioni afferenti alla parte di programma comune a
tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni afferenti rispettivamente
alla parte di programma specifica per la formazione per il trasporto di cose o
di persone. Sul registro di frequenza l’allievo appone la firma in entrata ed
in uscita di ogni singola lezione; e’ inoltre annotata dal responsabile del
corso la data, l’argomento della lezione ed il nominativo del docente.
L’assenza di un partecipante e’ annotata sul registro, dal responsabile del
corso, entro quindici minuti dall’inizio della lezione. I registri di
iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate
consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall’Ufficio della
motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno
cinque anni.
7. Al corso di formazione periodica sono
consentite, al massimo, tre ore di assenza. L’allievo assente per un numero di ore
superiore, ripete l’intero corso ai fini del rilascio dell’attestato di
frequenza del corso di formazione periodica.
8. Il corso di formazione periodica puo’ essere
frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la
data di scadenza di validita’ della carta di qualificazione
del conducente: In
tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità. La carta di
qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni è rinnovata con la
mera frequenza di un corso di formazione periodica: dalla data di scadenza
della validità e fino alla data di rilascio dell’attestato di frequenza di cui
al comma 9, è vietato l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto
di persone e cose. La validità della carta di qualificazione del conducente
scaduta da oltre due anni è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di
formazione periodica ed il superamento delle prove di esame di cui all’art. 11,
comma 1 del DM 16 ottobre 2009.
Da tenere presente che dalla data di scadenza della validità e fino alla data di
superamento delle prove d’esame, è vietato l’esercizio dell’attività
professionale di autotrasporto di persone e cose.